È ormai normale che chi scrive le norme sia completamente avulso dalla realtà e da quello che accade sulle nostre scrivanie, con la conseguenza che parte dei bonus, speriamo minima, verrà corrisposta a chi danni non ne ha subiti.
È noto che il D.L. 41/2021 ha istituito un contributo a fondo perduto in favore di imprese e professionisti, basato esclusivamente sulla riduzione del fatturato 2019/2020 e che con estrema sollecitudine l’Agenzia delle Entrate ha emanato il relativo provvedimento attuativo, redatto la relativa guida, ecc.
Non resta, quindi, che addentrarsi nei conteggi e nella compilazione e trasmissione delle istanze.
Non è mia intenzione illustrare il provvedimento, bensì avanzare alcune perplessità in merito all’istituzione del contributo in trattazione.
In via preliminare, non comprendo perché il legislatore nello scrivere la norma sull’esonero contributivo Inps abbia indicato quale requisito una diminuzione del fatturato 2020/2019 superiore al 33%, mentre il contributo a fondo perduto si basa su una diminuzione del fatturato del 30%: viene da chiedersi se la soglia “pensata” per presumere un danno derivante dalle limitazioni alle attività sia il 30% o il 33%: la mano destra non sa cosa scrive quella sinistra.
Poi nel contributo a fondo perduto, per determinare il fatturato, si considerano anche le cessioni di beni strumentali: chi ha ceduto, poniamo, un autocarro nel 2019 per 50.000 euro e ne ha acquistato un altro, si trova magari nella falsa condizione di non aver subito un calo di fatturato nel 2020, mentre in realtà lo ha subito, ha subito un danno derivante dall’emergenza sanitaria ma, ai fini del contributo, non ha subito danni.
Ma non finisce qui:
1. il contributo spetta a coloro che hanno attivato la partita Iva ante 23.03.2021 e non spetta a coloro che hanno cessato la partita Iva ante 23.03.2021;
2. per i soggetti che “hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma”: in parole estremamente povere se hai attivato la partita Iva dal 1.01.2019, il contributo spetta anche in assenza di riduzioni/calo di fatturato.
Relativamente al punto 1 viene da chiedersi quale sia il periodo interessato dal contributo, cioè se si intenda indennizzare il 2020 o i primi mesi del 2021: perché un soggetto che ha “chiesto la partita Iva” il 22.03.2021 dovrebbe avere un contributo? Per indennizzarlo di quale danno?
E se non spetta a coloro che hanno cessato la partita Iva ante 23.03.2021, ciò significa che l’indennizzo in questione riguarda il periodo di attività post 23.03.2021: non corrisponderlo però a coloro che hanno cessato la partita Iva, presumibilmente coloro che hanno subito più danni e hanno deciso di chiudere prima che fosse troppo tardi, non è né giusto né corretto.
Per quanto riguarda il punto 2 occorre richiamare l’art. 12 C.C., spesso dimenticato e spesso poi stravolto da circolari, risoluzioni, ecc.: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore“.
Il linguaggio utilizzato è inequivocabile, quindi basta la sola attribuzione della partita Iva e non l’inizio dell’attività: quindi la nostra cliente che ha costituito una società a fine 2020 per iniziare poi a operare nel gennaio 2021, oppure che ha costituito una società a inizio 2021, magari anche per esercitare attività non soggetta a “restrizioni”, oppure ancora una ditta individuale che ha “chiesto” la partita Iva nel 2020 per poi iniziare l’attività nel 2021 (con iscrizione alla Camera di Commercio come “organizzazione di mezzi e servizi per il successivo esercizio dell’attività di …..”) si vede riconosciuto il contributo a fondo perduto, a fronte di cosa? Di quali danni?
Neppure potrà fare affidamento su eventuali correzioni e modifiche che saranno eventualmente apportate in sede di conversione, in quanto è stato “promesso” che la corresponsione del contributo sarà celere e, se la promessa sarà rispettata, la corresponsione avverrà prima della conversione.