Con un comunicato del 4.09, ossia 2 giorni prima dell’originaria scadenza, l’Agenzia ha concesso un mese in più per la presentazione della domanda per la riduzione del canone di locazione.
Il contributo a fondo perduto per la rinegoziazione in diminuzione del canone di locazione è stato introdotto dall’art. 9-quater, D.L. 137/2020 e viene commisurato all’importo complessivo della riduzione del canone.
A conferire contenuto pratico è intervenuto il provvedimento 6.07.2021, n. 180139 e la guida ad hoc dell’Agenzia (l’Agenzia Informa).
Il contributo spetta nella misura del 50% della riduzione del canone entro il limite massimo di 1.200 euro per singolo locatore e alle seguenti condizioni:
- contratto con decorrenza anteriore al 30.10.2020 e non cessato alla data del 29.10.2020;
- immobile a uso abitativo (tipologia di contratto: L1, L2, L3) e ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa;
- immobile adibito ad abitazione principale del locatario;
- entro il 31.12.2021, comunicazione all’Agenzia delle Entrate della rinegoziazione in diminuzione del canone per tutto o parte il 2021 tramite modello RLI. La data di rinegoziazione non deve essere anteriore al 25.12.2020.
Ciascun locatore può presentare una sola istanza contenente più contratti di locazione o più rinegoziazioni (infatti nell’istanza sono presenti diversi righi: A1, A2, A3, ecc.).
Dopo la presentazione si riceverà una prima ricevuta che attesta la presa in carico, successivamente, dopo il 31.12.2021 viene rilasciata una seconda risevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza e l’importo che sarà erogato.
Se le risorse non dovessero essere sufficienti (50 milioni di euro per il 2021) l’Agenzia provvederà al riparto proporzionale sulla base dei contributi richiesti.
Nell’istanza occorre, quindi, indicare i dati del locatore (che può essere sia persona fisica che soggetto partita Iva), il suo Iban (intestato o cointestato) e i dati del contratto (che può essere sia in regime ordinario che in cedolare secca) compresi data di inizio, importo del canone e quota di possesso. Poi l’istanza contiene 2 parti:
- II parte: se la rinegoziazione è già stata comunicata alla data di presentazione dell’istanza;
- III parte: se la rinegoziazione non è già stata comunicata e si intende farlo entro il 31.12.2021.
Per esempio, si pensi a un canone annuo di 6.000 euro con data d’inizio 1.01.2020. Il locatore (unico proprietario) accorda una riduzione a 5.000 annui per tutti i mesi del 2021.
La riduzione è di 1.000 euro, quindi il 50% sono 500 euro. Tale è l’importo del contributo che il locatore richiederà.
Altro caso: canone annuo 9.000 euro (mensile 750), decorrenza 1.01.2020. Il locatore (unico proprietario) accorda una riduzione a 500 euro mensili (su base annua 6.000) per i mesi da marzo a dicembre 2021. La riduzione teorica annua è di 3.000 euro, ma rapportati al periodo è pari a 3.000 : 365 x 306 = 2.515 euro, quindi il 50% sono 1.257 euro.
L’importo del contributo è pari a 1.200 euro, in quanto importo massimo spettante.