HomeFiscoSi fa presto a dire sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro

Si fa presto a dire sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro

In realtà tale procedura è spesso confusa con altre tipologie di attività che possono essere più comunemente definite di igienizzazione e pulizia.

Scorrendo la legislazione d’emergenza e i protocolli varati per la ripresa delle attività produttive, si scopre che l’operazione di sanificazione dei locali e più in generale delle attrezzature e strumenti di lavoro si rende necessaria e obbligatoria solo in presenza di determinate condizioni.

Secondo la circolare del Ministero della Salute 22.02.2020, n. 5443, la sanificazione dei locali di lavoro non di tipo sanitario, si rende obbligatoria soltanto quando all’interno è stato accertato un caso di positività al Covid-19.

In queste situazioni, precisano la circolare in commento e i protocolli tra il Governo e le parti sociali, occorre procedere alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le prescrizioni contenute nella circolare stessa.

In tutte le altre circostanze, quando gli ambienti di lavoro non sono di tipo sanitario, per la ripresa e la continuazione delle attività può essere sufficiente svolgere un’attività di pulizia e igienizzazione dei locali sia iniziale che continuativa.

Si tratta di una precisazione importante anche perché le operazioni di sanificazione vera e propria, oltre a essere effettuate soltanto da ditte specializzate, hanno costi elevati e comportano la totale chiusura dei locali per un determinato numero di ore.

Ciò premesso possiamo, pertanto, affermare che negli studi professionali, in casi di positività accertata al Covid-19 a parte, è sufficiente procedere a una pulizia e all’igienizzazione costante degli ambienti di lavoro utilizzando gli appositi prodotti richiamati nei citati protocolli operativi.

Lo stesso vale per gli impianti di condizionamento o riscaldamento basati su diffusione di aria. Anche in questo caso, in assenza di situazioni di positività accertata al Covid-19, sarà sufficiente procedere all’igienizzazione con appositi prodotti.

Credito di imposta

Come è noto, sia il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) sia il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) hanno introdotto uno specifico credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi medici necessari per il contenimento del Covid-19, come mascherine, guanti, barriere protettive, ecc.

L’attuazione della misura è demandata a un successivo decreto interministeriale che dovrà definirne anche le modalità di accesso (limitato a una spesa complessiva di € 20.000) e l’esatta definizione delle spese che danno diritto al credito d’imposta in oggetto.

L’utilizzo del termine “spese di sanificazione” utilizzato nell’art. 64 D.L. 18/2020 dovrebbe essere interpretato in senso estensivo, consentendo così di ammettere al beneficio fiscale anche quelle spese di igienizzazione e pulizia dei locali che, come abbiamo visto, non possono essere tecnicamente definite come di sanificazione vera e propria.

In attesa di conoscere l’esatta specificazione del credito d’imposta, prendiamo atto che le procedure di sanificazione vera e propria saranno necessarie solo nei casi sopra specificati.

In tutte le altre situazioni, una sana pulizia e disinfezione dei locali e degli strumenti di lavoro, da ripetersi continuativamente, sarà più che sufficiente per la ripresa delle attività.

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