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Aiuti di Stato per il pagamento dei salari dei dipendenti

Previste sovvenzioni per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio possono adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse per proteggere l’occupazione. Le azioni sono volte a contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti.

L’art. 60 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta al coronavirus e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.
Inoltre, la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno non comporti una sovra-compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari, inoltre, possono essere combinate con i differimenti delle imposte e dei contributi previdenziali.

Sono già 34 gli enti camerali che hanno adottato provvedimenti per favorire la liquidità delle piccole imprese. Tra questi, ci sono molti interventi che, attraverso il bando “tipo” realizzato da Unioncamere, permettono agli imprenditori in difficoltà di richiedere alla propria Camera contributi a fondo perduto per l’abbattimento dei tassi di interesse dei finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari. L’intervento camerale è attuativo dell’art. 125 del decreto “Cura Italia” a cui fa riferimento anche l’art. 62 del “Decreto Rilancio”.
I contributi sono erogati una tantum dalle Camere di Commercio aderenti all’iniziativa, attraverso un apposito bando a copertura di una quota o dell’intero valore degli interessi pagati dall’impresa per finanziamenti finalizzati a esigenze di liquidità, investimenti produttivi e consolidamento delle passività a breve.
La procedura “a sportello adottata, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, e l’applicazione di una snella istruttoria tecnico-amministrativa, dovrebbero assicurare tempi ristretti per la concessione dei contributi alle imprese.

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