Nuove settimane di ammortizzatori sociali a disposizione dei datori di lavoro e nuovi bonus contributivi a favore di coloro che rinunciano alla Cassa integrazione.
Il 2021 è ormai iniziato da diversi giorni, ma la situazione rimane pressoché invariata rispetto all’anno precedente.
Ci si trova ancora nel bel mezzo della crisi socio-economica e sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 (a dispetto delle aspettative più fiduciose) e fronteggiare le diverse situazioni dei singoli datori di lavoro presenti sul territorio nazionale non sembra un compito semplice da svolgere.
Prima tra tutti, grava ancora sul mondo produttivo la chiusura di diverse attività per la mancanza di lavoro o per divieto imposto dai diversi Dpcm emanati.
Per far fronte a tale emergenza, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito ulteriori periodi di integrazione salariale a favore dei datori di lavoro privati, per una durata massima pari a 12 settimane.
Tuttavia, all’interno di questa specifica previsione è stata fatta una “leggera” distinzione tra aziende che richiedono CIGO da un lato, e aziende che effettuano richiesta di Assegno Ordinario o di CIGD dall’altro.
Le prime potranno, infatti, richiedere e fruire di queste ulteriori 12 settimane nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 31.03.2021;
mentre i secondi soggetti potranno presentare richiesta per le settimane comprese tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.
Le 12 settimane stabiliscono la durata massima che può attualmente essere richiesta con causale Covid-19.
Qualora i datori di lavoro avessero presentato richiesta di integrazione salariale e avessero ottenuto l’autorizzazione in base al Decreto Ristori, ovvero al massimo per 6 settimane e le stesse si prolungassero oltre alla data del 1.01.2021, i periodi successivi sarebbero imputati alle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio.
NOVITA’
Una novità che certamente desta interesse riguarda i lavoratori che possono beneficiare di tale cassa: i nuovi trattamenti, infatti, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 1.01.2021.
Per i datori di lavoro che, invece, non fanno uso di trattamenti di integrazione salariale citati sopra, sono previsti i seguenti esoneri:
1. esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (previsto Decreto Ristori): riconosciuto nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020 (per un massimo di 4 settimane) fruibili entro il 31.01.2021;
2. esonero contributivo alternativo al trattamento di integrazione salariale (previsto legge di Bilancio 2021): riconosciuto nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020 (per un massimo di 8 settimane) fruibili entro il 31.03.2021.
Per nessuno dei 2 esoneri, allo stato attuale, sono state deliberate le autorizzazioni dalla Commissione Europea allo stanziamento dei fondi e si attendono anche le istruzioni dell’Inps sulla per le procedure di recupero.
Siamo fiduciosi che, essendo prossima la scadenza dell’esonero previsto dal Decreto Ristori (entro il 31.01.2021), saranno autorizzati gli stanziamenti dovuti , con una proroga del termine inizialmente fissato dal legislatore.