Le disposizioni del Decreto Sostegni-Bis e le soluzioni alternative proposte alle aziende dopo la scadenza del 30.06.2021.
Prima di iniziare a trattare l’argomento, occorre ricapitolare brevemente i periodi di CIGO concessi fino a oggi (nel 2021). Dapprima ci sono state le 12 settimane previste dalla L. 178/2020 per il periodo dal 1.01 al 31.03.2021; si sono poi aggiunte le 13 settimane del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) dal 1.04 al 30.06.
Ma cosa succede se un’azienda al 1.07 ha ancora necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa e ha dunque bisogno di ricorrere ulteriormente agli ammortizzatori sociali, considerando che la CIGO Covid-19 è giunta al termine?
Ecco che per ovviare a questo problema è intervenuto il D.L. 25.05.2021, n. 73, che ha introdotto 2 soluzioni alternative a favore delle aziende che presentano ancora delle difficoltà alla data del 1.07.2021.
Nello specifico i datori di lavoro interessati dalla CIGO, potranno richiedere alternativamente:
- a partire dal 1.07.2021 e fino al 31.12.2021, la cassa integrazione salariale “tradizionale“ ai sensi del D.Lgs. 148/2015 con una piccola eccezione, ovvero senza applicare il contributo addizionale;
- è prevista la possibilità dal 26.05 (data di inizio validità del Decreto) e fino al 31.12.2021, in presenza di un calo di fatturato del 50% nel 1° semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, di ricorrere alla cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane e previa stipulazione di accordi collettivi aziendali allo scopo del mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Nella prima ipotesi rientrano tutti i datori di lavoro che hanno potuto richiedere la CIGO ex D.L. 41/2021, che quindi dal prossimo 1.07 e fino al 31.12.2021, in caso di ulteriore esigenza di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, potranno presentare domanda di CIGO e CIGS ai sensi del D.Lgs. 148/2015, senza più deroghe alla sussistenza delle causali e ai limiti di fruizione previsti dalle norme ordinarie in materia. In particolare, le causali menzionate sono disciplinate dall’art. 11, per quanto riguarda la CIGO, e dall’art. 21, per quanto riguarda la CIGS, del D.Lgs. 148/2015.
Ma il limite non sono solo le causali, perché ritorna anche la regola della fruizione dei periodi sospesi per l’utilizzo degli ammortizzatori con causale Covid-19, come per esempio la regola delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO, nonché dei 24 mesi nel quinquennio mobile per la CIGS. Rimane invece il dubbio dei lavoratori beneficiari: non è ben definito se siano compresi i lavoratori in forza alla data del 23.03 (regola che rispetterebbe anche il requisito dei 90 giorni previsti dalle norme ordinarie), ma proprio a tal proposito si attende la circolare dell’Inps con le dovute indicazioni.
L’unica eccezione consiste nell’esonero dall’applicazione del contributo addizionale (che normalmente sarebbe previsto) per i periodi di cassa integrazione richiesti dal 1.07 al 31.12.2021.
Per quanto riguarda invece la seconda opzione, si tratta di una soluzione diretta a sostenere quelle aziende che possono riprendere l’attività lavorativa, ma in misura ridotta: i lavoratori beneficiari sono quelli in forza al 26.05.2021 e il ricorso a tale misura può essere presentato in deroga alle causali e ai limiti di fruizione del D.Lgs. 148/2015. Non è previsto il contributo addizionale.