Dal 2020, salvo deroghe dell’ultimo minuto, sarà obbligatoria la trasmissione con il necessario adeguamento dei vecchi registratori di cassa o l’acquisto di modelli abilitati.
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è stato introdotto dall’art. 2 D.Lgs. 127/2015 che prevede, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tale obbligo decorreva dal 1.07.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, eccettuati i soggetti le cui operazioni di commercio al minuto sono del tutto marginali, come concesso dal D.M. 10.05.2019, rispetto alle altre operazioni in IVA (e sono marginali se non superano l’1% del volume d’affari del 2018), che dovranno inviarle dal 1.01.2020. Anche per la totalità degli altri contribuenti l’obbligo decorre dal 1.01.2020. Tale disposizione, così come scritta ad oggi, comprende nell’obbligo dal 2020 anche i soggetti minimi (ex D.L. 98/2011) e forfetari (ex L. 190/2014) anche se tali soggetti sono esonerati dall’emissione di fatture elettroniche.
Le operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972 sono, a titolo esemplificativo: operazioni di commercio al minuto in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica; prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; prestazioni di trasporto di persone, nonché di veicoli e bagagli al seguito; prestazioni di servizi rese nell’esercizio di impresa in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti; prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie, ecc.
Vi sono poi operazioni esonerate dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi, definite dall’art. 1 D.M. 10.05.2019. Il riferimento va alle operazioni non soggette a obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 2 D.P.R. 696/1996, come le cessioni di tabacchi e altri monopoli di Stato, le cessioni di quotidiani e periodici, le cessioni attraverso apparecchi automatici a gettoni/moneta, le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali, scolastiche e universitarie, ecc. Tali esoneri perciò non sono soggettivi, ma oggettivi, ossia relativi a operazioni e non al regime fiscale adottato dal contribuente.
Pertanto, a oggi, le soluzioni per il minimo/forfettario che emetta corrispettivi, possono essere (a partire dal 2020):
a) adeguare il registratore di cassa perché trasmetta telematicamente i corrispettivi;
b) emettere fatture al posto dei corrispettivi: essendo cartacee, si ritiene possano arginare il problema dell’invio telematico.
In ogni caso, si ricorda che anche questi soggetti fruiranno della moratoria delle sanzioni per i primi 6 mesi di applicazione (quindi fino al 30.06.2020). Pertanto, si può restare ancora in attesa di chiarimenti e adeguare il registratore nei primi mesi del 2020. Nell’attesa sarà necessario l’invio telematico attraverso sistemi alternativi (per esempio, attraverso il sito Fatture e Corrispettivi), entro la fine del mese successivo, dei corrispettivi del mese precedente.