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Arriva la tassa sulle bevande con zuccheri aggiunti

 

Il disegno di legge Bilancio 2020 dimentica le merendine ma propone la “sugary drinks tax” ossia l’imposta sulle bibite.


La tassazione delle bevande con zuccheri aggiunti non è una novità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in diversi interventi, ha invitato i governi a introdurre politiche atte a ridurne il consumo, allo scopo di ridurre obesità e prevenire malattie non trasmissibili. L’esortazione è a prevedere imposte che assicurino un incremento di entrate ma consentano nel contempo una maggiore tutela della salute, che si tradurrebbe anche in una minore spesa pubblica sanitaria. Che simili politiche comportino i benefici enunciati non è affatto certo, ma diversi sono i Paesi dove sono tassate le bevande analcoliche o poco alcoliche, che superano una certa soglia di zuccheri, per esempio Gran Bretagna, Francia, Norvegia, Spagna, Portogallo, Ungheria, Belgio, Finlandia, ma anche Messico, Cile, Brunei, Barbados.
In Italia la sugary drinks tax fa capolino nel D.d.l. al Bilancio 2020 all’art. 82, dove è prevista l’istituzione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume e edulcorate con qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce.
L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile all’atto della cessione nel territorio dello Stato, anche a titolo gratuito, da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento. E proprio tali soggetti (fabbricante e chi si occupa del condizionamento) saranno tenuti al pagamento dell’imposta.
Per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione Europea l’imposta è dovuta all’atto del ricevimento da parte dell’acquirente che sarà anche tenuto al pagamento, mentre per le bevande edulcorate in arrivo da Paesi non appartenenti all’Unione Europea l’obbligazione tributaria si perfezione all’atto dell’importazione definitiva e dovrà essere corrisposta dall’importatore. Sotto il profilo soggettivo, l’imposta non è invece dovuta per le bevande esportate o cedute dal fabbricante nazionale per il consumo in Paesi UE. Altresì escluse dal tributo, da un punto di vista oggettivo, le bevande il cui contenuto complessivo di edulcoranti è inferiore o uguale a 25 grammi per litro per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
L’entità dell’imposta è pari a 10,00 euro per ettolitro per i prodotti finiti e a 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Fabbricante nazionale, soggetto nazionale che provvede al condizionamento e acquirente di bevande edulcorate aventi origine UE, saranno registrati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A tali soggetti verrà attribuito un codice identificativo e saranno obbligati a una dichiarazione mensile. Anche il pagamento dell’imposta avrà periodicità mensile.
Sempre l’art. 82 prevede sanzioni amministrative sia in caso di ritardato o mancato pagamento dell’imposta, sia in caso di mancata presentazione della dichiarazione. Ulteriori elementi che consentiranno l’applicazione della normativa dovrebbero essere contenuti in un decreto del MEF da adottare entro la fine di febbraio 2020. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto, partirebbe la sugary drinks tax.

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