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Il nuovo credito sanificazione e DPI 2021

Il beneficio fiscale introdotto dal Decreto Sostegni-bis presenta molte analogie con il precedente del Decreto Rilancio, tuttavia la misura risulta inferiore nell’aliquota e nell’arco temporale interessato. Probabile un click day.

Il Decreto Sostegni-bis, all’art.32, dato il prolungarsi della pandemia, introduce un “nuovo” credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, per molti versi simile al precedente di cui all’art. 125 D.L. 34/2020.

I beneficiari, per esempio, sono i medesimi: esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilisticamente riconosciuti e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso dell’apposito codice identificativo.

Tuttavia, la misura è inferiore: è pari al 30% (contro il precedente 60%) delle spese sostenute soltanto nei mesi di: giugno, luglio, agosto 2021 (e non per tutto l’anno) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese quelle per i tamponi.

Il credito spetta nel limite massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite delle risorse stanziate per l’anno 2021, pari a 200 milioni di euro; pertanto, è molto probabile un altro click day per l’accesso.

L’oggetto del credito è il medesimo: sanificazione, DPI (mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere, occhiali, tute, calzari conformi alla normativa europea), prodotti detergenti e disinfettanti, barriere, pannelli protettivi ecc. e in aggiunta la somministrazione di tamponi

Il credito è utilizzabile:

  • in dichiarazione dei redditi;
  • in compensazione.

Per ora non viene prevista la possibile cessione a terzi del credito, tuttavia è annunciato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dove verranno stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

Come il precedente, l’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle dirette e ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi nel calcolo del ROL. Non si applicano i seguenti limiti:

  • limite annuale delle compensazioni di 700.000 euro – 2.000.000 per il 2021 (art. 1, c. 53 L. 244/2007);
  • limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta pari a 250.000 euro (art. 34 L. 388/2000).

Potrebbero sorgere dubbi sull’applicazione o meno del limite dei 1.500 euro dei debiti iscritti a ruolo, di cui all’art. 31 D.L. 78/2010, poiché non è prevista la sua non applicazione esplicita, tuttavia la circolare n. 13/E/2011 ha chiarito che sono esclusi, tra le imposte erariali che fanno scattare il divieto di compensazione, i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “Erario” del modello F24. La ratio della norma è di azzerare lo scarto tra posizioni debitorie scadute e posizioni creditorie effettive del contribuente e non di creare una riserva indisponibile del credito di pari ammontare dei debiti, pertanto non dovrebbe applicarsi nemmeno quest’ultimo limite.

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