In attesa delle norme attuative, la circolare Inps 11.02.2021, n. 24, ha illustrato l’esonero dai contributi, alternativo agli ammortizzatori Covid previsto dal D.L. 137/2020.
L’art. 12, cc. 14 e 15 D.L. 137/2020 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.
Tale alternatività deve essere valutata per lo meno in riferimento alla medesima unità produttiva e l’esonero può essere concesso ai soli datori di lavoro che hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 nel mese di giugno 2020.
Infatti, l’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite a giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail.
L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
La misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea che non è ancora pervenuta e sarà necessario per l’operatività attendere un ulteriore messaggio.
Sotto l’aspetto soggettivo, l’Inps chiarisce che la misura agevolativa può trovare applicazione solo per coloro che hanno astrattamente titolo a esercitare l’opzione tra esonero e nuovi trattamenti di integrazione.
Più specificamente, poichè l’esonero può essere fruito dai soli datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale, al fine di identificare i datori di lavoro privati che possono accedere alla misura, è necessario accertare se gli stessi possano considerarsi potenzialmente beneficiari delle 6 settimane di integrazione salariale previste dal D.L. 137/2020.
Inoltre, il medesimo beneficio contributivo può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinuncia alla spendita del residuo di esonero previsto dal D.L. 104/2020 e non intende avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale. Anche in questo caso, tuttavia, l’Inps rimanda a un futuro messaggio che illustrerà le modalità di gestione del rifiuto.
L’importo del beneficio può essere fruito fino al 31.01.2021, per un periodo massimo di 4 settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
Inoltre, si deve fare presente che il bonus, in quanto rivolto a una specifica platea, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
La misura è consentita secondo i parametri del c.d. Temporary Framework ossia nel rispetto delle seguenti condizioni:
- importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- concessa a imprese che non fossero già in difficoltà al 31.12.2019;
- in deroga al punto precedente, concessa a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e a patto che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- concessa entro il 31.12.2021.