HomeFiscoLa crisi del mercato proseguirà dopo il covid-19

La crisi del mercato proseguirà dopo il covid-19

La crisi aggravata dalla pandemia non finirà al cessare dello stato di emergenza e per molte imprese dei settori più “contaminati” dal virus le difficoltà potrebbero continuare per un tempo più lungo.

Come aiutare a uscire dalla crisi? Ve lo spieghiamo qui

Il legislatore fiscale nel corso degli anni ha messo a punto una serie di strumenti per individuare e “colpire” le aziende che vivono sul mercato in condizioni antieconomiche. Insomma, ha studiato dei meccanismi anti crisi

La disciplina delle società di comodo (art. 30 L. 724/1994), la disciplina delle società in perdita sistemica (art. 2, cc. 36-decies e 36-undecies D.L. 138/2011), gli indici sintetici di affidabilità fiscale c.d. ISA (art. 9-bis D.L. 50/2017), la disciplina fiscale sulla deducibilità delle perdite su crediti (art. 101, c. 5 del Tuir) e sull’indeducibilità della svalutazione delle partecipazioni (art. 101, c. 1 del Tuir), il regime di riportabilità delle perdite fiscali pregresse in caso di fusioni societarie (art. 172 del Tuir), e in generale tutte le misure fiscali che limitano la deducibilità di categorie dei costi in funzione della redditività aziendale (come la disciplina degli interessi passivi ex art. 96 del Tuir).

Queste regole mirano da un lato a ostacolare la permanenza sul mercato delle imprese “antieconomiche”, obbligandole a pagare imposte su redditi che non sono stati effettivamente conseguiti, dall’altro, spostando su tali soggetti l’onere di dimostrare che l’antieconomicità della gestione è una conseguenza di affari non redditizi o di politiche di investimento e non già di evasione.

A causa del coronavirus la platea delle imprese “antieconomiche” si amplierà notevolmente.

Cosa fare per attenuare l’effetto “punitivo” di queste norme?

La disciplina delle società non operative o delle società in perdita sistemica prevede che siano considerate di comodo, le società che:

  • conseguono un ammontare di ricavi inferiore ai ricavi minimi presunti, determinati applicando specifiche percentuali a determinate poste dello stato patrimoniale (società che non superano il cd. test di operatività);
  • pur superando il test di operatività, sono considerate in “perdita sistemica” in quanto risultano in perdita per 5 periodi d’imposta consecutivi e nel quinquennio hanno presentato 4 dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una quinta con reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Tutti i contribuenti che si troveranno ad effettuare il test di operatività previsto per le società di comodo, potranno far valere per il periodo di imposta 2020 la specifica causa di disapplicazione cod. 9:

Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 L. 24.02.1992, n. 225 (lett. b) punto 3 provv. 11.06.2012”.

I contribuenti che invece dovranno fare i conti con la disciplina delle società in perdita sistemica, potranno appellarsi all’identica causa disapplicativa prevista con il cod. 8 che opererà non solo per l’anno d’imposta 2020, ma anche per il successivo.

Invece tutti i contribuenti per i quali sono in vigore gli indici sintetici di affidabilità fiscale godono di una specifica causa di esclusione al cod. 4 rubricata “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio” rientra tra le cause a cui si può ricondurre l’attuale situazione di Covid-19.

In attesa di istruzioni, come ricordato a pagina 79 dalla circolare n. 16/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, si consiglia di evidenziare in ogni caso (nel campo “note aggiuntive” del software di applicazione “Il tuo ISA“) la pandemia come specifica causa di esclusione dagli ISA, anche in carenza della prescritta comunicazione.

La crisi che stiamo attraversando autorizza a ritenere che per l’anno 2020, ma anche per gli anni viciniori, l’attività di recupero del Fisco non potrà che esercitarsi in modo “sostanziale” (accertamento analitico art. 39, c. 1 D.P.R. 600/1973 e art. 54 D.P.R. 633/1972) con poco spazio per le determinazioni presuntive dell’imponibile (accertamento analitico induttivo art. 39, c. 1, lett. d D.P.R. 600/1973 e art. 54, c. 2 D.P.R. 633/1972).

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